Dal 15 novembre al 15 aprile obbligo di catene a bordo
Dal 15 Novembre al 15 aprile, come ogni anno, è entrato in vigore l’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali. Numerose le strade italiane interessate da questa norma del Codice della Strada, precisamente dalla legge 120 del 29 luglio 2010 che riporta: “Il segnale di Catene da Neve Obbligatorie deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di Transitabilità mantenendo il proprio valore prescrittivo.” Di conseguenza “è necessario che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“. Qualche riga più sotto si legge che l’articolo “prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza”.
Ma cosa succede se durante un controllo si scopre che un’automobilista non ha rispettato la norma? La legge 120 di cui parlavamo poco fa prevede anche delle sanzioni in caso di non osservanza. Gli automobilisti sono infatti tenuti a tenere a bordo delle catene da neve omologate ed allineate alla misura degli pneumatici che equipaggiano il proprio veicolo, oppure possono in alternativa montare delle gomme termiche che però devono rientrare tra le misure elencate sul libretto di circolazione e devono presentare il simbolo del fiocco di neve sulla spalla. Sulle autostrade le multe partono da circa 80 euro ma possono arrivare ad un massimo di 318 euro. Negli altri casi invece si parla di 84 euro (ridotti a 58 euro se si procede al pagamento della multa entro i primi cinque giorni dalla notificazione), 41 euro nei centri abitati.
Dove vige l’obbligo in Puglia:
- A14 Bologna Taranto dal km 0+000 al km 144+247
- A14 Bologna Taranto dal km 477+200 al km 505+000
- A16 Napoli Canosa dal km 26+000 al km 505+000
- SS 7 “Via Appia”, dal km 591,741 al km 627,250 (confine regionale – Palagiano);
- SS 17 “Dell’App. Abruzzese ed Appulo Sannitico”, dal km 273,379 al km 284,000 (confine reg. – Var. di Volturara);
- SS 17 var “Variante di Volturara”, intera estensione;
- SS 89 “Garganica”, dal km 105,300 al km 145,300 (Vieste – Mattinata);
- SS 89 dir B “Garganica”, intera estensione;
- SS 90 “Delle Puglie”, dal km 48,320 al km 67,200 (confine regionale – sp 113 a Monte Calvello);
- SS 93 “Appulo Lucana”, dal km 16,000 al km 20,750 (Barletta – Canosa);
- SS 96 “Barese”, dal km 55, 790 al km 105,500 (Gravina – confine regionale);
- SS 99 “Di Matera”, dal km 1,900 al km 10,500 (Altamura – confine regionale);
- SS 100 “Di Gioia del Colle”, dal km 18,000 al km 66,600 (Casamassima – Mottola);
- SS 170 dir A “Di Castel del Monte”, dal km 0,000 al km 15,070 (Castel del Monte-Andria);
- SS 172 “Dei Trulli”, dal km 1,400 al km 60,400 (Casamassima – Crispiano);
- SS 172dir “Dei Trulli”, intera estensione;
- SS 272 “ Di San Giovanni Rotondo”, dal km 11,100 al km 21,860 (sp 28 Pedegarganica-San Marco in Lamis); dal km 24,450 al km 29,750 (San Marco in Lamis-San Giovanni Rotondo); dal km 33,350 al km 56,600 (San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo);
- SS 655 “Bradanica”, dal km 31,000 al km 40,865 (casello A16 di Candela – confine regionale).